/ L’anatocismo bancario è ancora vivo?
19 Ottobre 2016

E’ da tempo che si dibatte sull’anatocismo bancario. Per anatocismo bancario si intende quella pratica secondo cui gli interessi a debito del correntista venivano liquidati sul conto corrente con cadenza trimestrale mentre gli interessi a credito venivano liquidati con cadenza annuale. E questo fatto provocava un disallineamento nella maturazione degli interessi a debito e il conseguente calcolo degli interessi sugli interessi (anatocismo).

L’art. 1283 c.c. prevede che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziaria o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. E’ chiaro che la locuzione “in mancanza di usi contrari” lascia ampi spazi di manovra …

Con il decreto del CICR (Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio) n. 343/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212/2016 e in vigore dal 1 ottobre 2016, la materia dell’anatocismo dovrebbe avere ora una regolamentazione più stabile.

Dal 1 ottobre 2016 gli istituti di credito devono adeguarsi a quanto previsto da detto decreto e in particolare al principio secondo il quale “gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora”.

Il decreto prevede poi che gli interessi debitori e gli interessi creditori debbono avere la medesima periodicità, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi devono essere conteggiati il 31 dicembre di ogni anno. Per quanto riguarda poi le aperture di credito regolate in conto corrente e agli sconfinamenti rispetto al fido accordato, il decreto prevede che gli interessi debitori devono essere conteggiati separatamente dal capitale, al fine di impedire la capitalizzazione degli interessi.

Gli interessi maturati in un certo anno (e conteggiati separatamente) diventano esigibili per il creditore (e dovuti in pagamento dal debitore) al 1 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. Non appena gli interessi diventano esigibili, se il cliente ne autorizza l’accredito (oppure l’addebito in conto), essi si trasformano in capitale e quindi vanno ad incidere sul calcolo degli interessi futuri (interessi su interessi).

Se il cliente non paga gli interessi a proprio debito e non ne autorizza l’addebito in conto, si apriranno le porte al conteggio degli interessi di mora.

Alto